(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 27
                         del 10 agosto 2006)
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
    Visto  l'Art.  121  della  Costituzione, quarto comma, cosi' come
modificato  dall'Art.  1 della legge costituzionale 22 novembre 1999,
n. 1;
    Visto  il  regolamento  (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;
    Visto  il  regolamento  (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e
del  Consiglio  del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in
materia d'igiene per i prodotti alimentari di origine animale;
    Visto  il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento
di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli
enti  locali,  in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.
59)  che  all'Art. 114 conferisce alle regioni tutte le funzioni ed i
compiti amministrativi in tema di salute umana e sanita' veterinaria,
salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato;
    Visti gli articoli 42, commi 2 e 4, e 66, comma 3, dello statuto;
    Vista  la  legge  regionale  25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in
materia  di  igiene  e  sanita'  pubblica,  veterinaria, igiene degli
alimenti,  medicina  legale  e  farmaceutica)  che  attribuisce  alla
Regione   compiti   di  indirizzo,  organizzazione,  coordinamento  e
verifica  nelle  materie di igiene e sanita' pubblica, veterinaria ed
igiene   degli   alimenti,   delegando   ai   comuni  l'adozione  dei
provvedimenti  di  autorizzazione, concessione e prescrizione in tali
materie,  ad  eccezione  di quelli riservati alla Regione dall'Art. 2
della stessa legge;
    Vista   la  preliminare  decisione  della  giunta  regionale  del
12 giugno  2006,  n.  16  adottata previa acquisizione dei pareri del
comitato  tecnico della programmazione, delle competenti strutture di
cui all'Art. 29 della legge regionale n. 44/2003, nonche' dell'intesa
raggiunta  al  tavolo  di concertazione istituzionale, e trasmessa al
presidente  del  consiglio  regionale ed al consiglio delle autonomie
locali  per  l'acquisizione dei pareri previsti rispettivamente dagli
articoli 42, comma 2, e 66, comma 3, dello statuto regionale;
    Dato  atto che la commissione consiliare competente in materia di
sanita'  ha  espresso  parere  favorevole  nella seduta del 12 luglio
2006;
    Dato atto che il consiglio delle autonomie locali non ha espresso
alcun parere;
    Vista   la  deliberazione  della  giunta  regionale  n.  560  del
31 luglio   2006   che  approva  il  regolamento  di  attuazione  del
regolamento  (CE)  n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio
del   29 aprile  2004  sull'igiene  dei  prodotti  alimentari  e  del
regolamento  (CE)  n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio
del  29 aprile  2004  che  stabilisce  norme specifiche in materia di
igiene per gli alimenti di origine animale;
                                Emana
il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                            O g g e t t o
    1.   Il  presente  regolamento  definisce  le  modalita'  per  il
riconoscimento  e  la  registrazione  degli  stabilimenti del settore
alimentare  ai  sensi del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento
europeo  e  del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti
alimentari  e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in
materia di igiene per alimenti di origine animale.
    2.  Il  presente  regolamento disciplina, inoltre, i criteri e le
modalita'  per  l'adattamento  dei requisiti previsti dai regolamenti
comunitari.