(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 27 del 10 agosto 2006) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'Art. 121 della Costituzione, quarto comma, cosi' come modificato dall'Art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1; Visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari; Visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia d'igiene per i prodotti alimentari di origine animale; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) che all'Art. 114 conferisce alle regioni tutte le funzioni ed i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanita' veterinaria, salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato; Visti gli articoli 42, commi 2 e 4, e 66, comma 3, dello statuto; Vista la legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanita' pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica) che attribuisce alla Regione compiti di indirizzo, organizzazione, coordinamento e verifica nelle materie di igiene e sanita' pubblica, veterinaria ed igiene degli alimenti, delegando ai comuni l'adozione dei provvedimenti di autorizzazione, concessione e prescrizione in tali materie, ad eccezione di quelli riservati alla Regione dall'Art. 2 della stessa legge; Vista la preliminare decisione della giunta regionale del 12 giugno 2006, n. 16 adottata previa acquisizione dei pareri del comitato tecnico della programmazione, delle competenti strutture di cui all'Art. 29 della legge regionale n. 44/2003, nonche' dell'intesa raggiunta al tavolo di concertazione istituzionale, e trasmessa al presidente del consiglio regionale ed al consiglio delle autonomie locali per l'acquisizione dei pareri previsti rispettivamente dagli articoli 42, comma 2, e 66, comma 3, dello statuto regionale; Dato atto che la commissione consiliare competente in materia di sanita' ha espresso parere favorevole nella seduta del 12 luglio 2006; Dato atto che il consiglio delle autonomie locali non ha espresso alcun parere; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 560 del 31 luglio 2006 che approva il regolamento di attuazione del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale; Emana il seguente regolamento: Art. 1. O g g e t t o 1. Il presente regolamento definisce le modalita' per il riconoscimento e la registrazione degli stabilimenti del settore alimentare ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per alimenti di origine animale. 2. Il presente regolamento disciplina, inoltre, i criteri e le modalita' per l'adattamento dei requisiti previsti dai regolamenti comunitari.